Risposta in breve

Se un impianto solare debba essere soltanto notificato o formalmente autorizzato e quanto duri la procedura, viene regolamentato in modo diverso da ciascun Cantone – sulla base della medesima base giuridica federale. Dal 1° gennaio 2026 la procedura di notifica semplificata si applica anche agli impianti su facciata, non più solo a quelli sui tetti. Questa tabella mette a confronto direttamente scadenze e competenze per sei Cantoni. (Stato: settembre 2026)

I punti chiave in sintesi

  • La base giuridica federale è l’art. 18a della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) – dal 1.1.2026 espressamente anche per gli impianti su facciata.
  • L’attuazione concreta (termini, formulari, competenze) viene definita autonomamente da ciascun Cantone.
  • I termini rilevati variano da 20 a 30 giorni, con eccezioni cantonali distinte per le zone industriali e artigianali.
  • Per gli oggetti sottoposti a protezione dei monumenti cantonale o nazionale è sempre necessaria una licenza edilizia ordinaria.

Cosa è cambiato a livello di diritto federale nel 2026?

Fino alla fine del 2025, l’art. 18a LPT prevedeva la procedura di notifica semplificata unicamente per gli impianti sui tetti. Dal 1° gennaio 2026 si applica espressamente anche agli impianti sulle facciate. La relativa Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) concretizza questo principio agli art. 32a e art. 32abis. Rimane un’importante eccezione: per gli oggetti sotto tutela dei beni culturali cantonale o nazionale, ai sensi dell’art. 32b è sempre necessaria una licenza edilizia ordinaria.

Come si differenziano i Cantoni nella prassi?

CantoneCompetenza / ProceduraTermineParticolarità
ArgoviaMunicipio, energievollzug.ch/ag (§ 49a BauV)30 giorni per opposizioniZone industriali/lavorative/artigianali esenti da notifica oltre le misure standard; gli oggetti ISOS A richiedono una procedura edilizia ordinaria
ZugoAvviso di costruzione, ufficio tecnico comunale (§ 44a PBG)20 giorni dalla documentazione completaPromemoria (maggio 2024) superato per le facciate – fa fede la normativa federale del 1.1.2026
Svitto«Notifica di costruzione per interventi minori», ebau-sz.ch (§ 75a PBG)almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori; autorizzato senza opposizioniZone industriali/artigianali/pubbliche: notifica anche per facciate non adattate; da 11 m concetto antincendio
TurgoviaComune politico (§§ 50a–50b PBV)<35 m²: nessuna notifica/autorizzazione; ≥35 m²: 20 giorniZone di lavoro: contano solo superficie/potenza
SciaffusaComune, formulario di notifica in duplice copia, esente da tasse (art. 54 BauG)30 giorninotifica supplementare all’ufficio di stima; elenco speciale ISOS
Zurigo (incl. Winterthur)piattaforma cantonale «Notifica impianto solare» (§ 2a BVV)30 giorniFacciate fino a 11 m: notifica sufficiente; oltre domanda di costruzione (tranne case unifamiliari)

Stato: settembre 2026. Fonte per riga: promemoria cantonale/ordinanza più, ove disponibile, piattaforma di notifica cantonale. Fanno sempre fede le disposizioni cantonali attualmente pubblicate.

Dalla prassi

Nei progetti avviati subito dopo l’inizio del 2026, la nuova normativa sulle facciate non era ancora stata recepita ovunque nei promemoria comunali – abbiamo constatato più volte che un promemoria obsoleto indicava erroneamente un impianto di facciata come soggetto a licenza, sebbene dal 1.1.2026 si applichi a livello federale la procedura di notifica.

Domande frequenti

La procedura di notifica semplificata si applica dal 2026 anche agli impianti su facciata?

Sì, secondo il diritto federale dal 1° gennaio 2026 (art. 18a LPT in combinato disposto con l’art. 32abis OPT). Al momento della stesura di questa panoramica, alcuni promemoria comunali non erano ancora stati interamente aggiornati.

In quale Cantone la procedura è più rapida?

Turgovia è il più rapido per i piccoli impianti (sotto i 35 m²). Per i termini di notifica, Zugo e Svitto con circa 20 giorni precedono Argovia, Sciaffusa e Zurigo con 30 giorni.

È sempre necessaria un’autorizzazione ordinaria per un edificio storico protetto?

Sì, in caso di protezione dei monumenti cantonale o nazionale, ai sensi dell’art. 32b OPT sussiste in tutti i Cantoni qui confrontati l’obbligo di una licenza edilizia ordinaria.

Questa tabella verrà estesa ad altri Cantoni?

Sì, ogni nuovo Cantone inserito viene verificato in base alla propria fonte ufficiale.

Dubbi se sia necessaria una notifica o una licenza edilizia?

Chariamo per Lei la questione procedurale per il Suo Cantone e il Suo Comune – come parte integrante della pianificazione del progetto.

Fonti: Fedlex (LPT art. 18a, OPT art. 32a/32abis/32b), promemoria cantonali e piattaforme di notifica.

Ultimo aggiornamento: 18 settembre 2026 · Contatto per domande sulla metodologia: Redazione specializzata ecoEn