La classica rimunerazione per l’immissione in rete – la RIC con tariffa garantita per molti anni – non è più disponibile per i nuovi impianti. Oggi vige un sistema articolato su due elementi: la Confederazione eroga un contributo una tantum all’investimento (rimunerazione unica), mentre il gestore di rete remunera il surplus immesso secondo la tariffa di ripresa, dal 2026 assistita da una soglia minima legale. Chi oggi parla di «rimunerazione per l’immissione» intende quasi sempre questa tariffa di ripresa. (Stato: luglio 2026)

I punti chiave in sintesi
- RIC sta per «rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete» – un meccanismo di incentivo a tariffa garantita non più accessibile per nuove adesioni.
- Il passaggio di regime: abbandono del sussidio ricorrente per chilowattora a favore del contributo unico all’investimento unito alla rimunerazione di mercato.
- Per i nuovi impianti vale oggi: rimunerazione unica tramite Pronovo + tariffa di ripresa del gestore di rete.
- Dal 1° gennaio 2026 una remunerazione minima di legge protegge i piccoli impianti da prezzi eccessivamente bassi.
- Il modello svizzero non ha collegamenti con la legge tedesca EEG – la terminologia presenta analogie, il funzionamento no.
Cosa significa «rimunerazione per l’immissione» in Svizzera oggi?
Il termine assume un duplice significato generando frequenti equivoci nelle consulenze. Storicamente indica la RIC, il precedente programma federale con tariffe incentivate fisse. Nel linguaggio comune attuale la maggior parte delle persone intende invece il compenso versato dal gestore di rete per l’energia solare ceduta – denominato correttamente rimunerazione per la ripresa o tariffa di ripresa, che non costituisce un sussidio bensì il corrispettivo commerciale per l’energia fornita (le tariffe nella regione).
Chi desume dai media tedeschi il concetto di «tariffa di immissione secondo EEG» deve reimpostare il quadro: un analogo impianto normativo con aliquote fisse garantite dallo Stato per ogni chilowattora ceduto non esiste in Svizzera per i nuovi impianti. Nel nostro Paese il sostegno pubblico interviene a monte – quale contributo a fondo perduto sull’investimento – e non dilazionato lungo vent’anni di esercizio.
Cos’era la RIC – e per quale ragione è stata superata?
La rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete fu introdotta nel 2009: chi otteneva l’ammissione percepiva per tutta l’elettricità immessa una tariffa garantita lungo un orizzonte temporale definito – affidabile come un libretto di risparmio. Il limite fu il suo stesso successo: la domanda superò nettamente la capienza dei fondi, le liste di attesa si allungarono di anni e molti proprietari attesero la delibera oltre i termini utili di progetto.
Con la Strategia energetica 2050 la Confederazione ha quindi attuato la transizione: anziché sovvenzionare per decenni ogni singolo chilowattora, i nuovi impianti fotovoltaici beneficiano di un contributo unico all’investimento iniziale. La risorsa produce un effetto immediato, l’onere amministrativo è snello e i fondi bastano per un numero ampiamente superiore di realizzazioni. Per la RIC non sono state rilasciate nuove delibere; i contratti preesistenti proseguono regolarmente fino alla scadenza del rispettivo periodo concesso.
Come funziona il sistema attuale?
Due componenti distinte che vengono spesso confuse:
| Rimunerazione unica (RU) | Rimunerazione per la ripresa | |
|---|---|---|
| Di cosa si tratta? | Contributo a fondo perduto della Confederazione sull’investimento | Corrispettivo del gestore di rete per l’eccedenza immessa |
| Chi paga? | Confederazione, tramite Pronovo | La Sua azienda elettrica / gestore di rete |
| Con quale frequenza? | una tantum, a valle della messa in esercizio | ricorrente, per ogni kWh immesso |
| Entità | attualmente circa CHF 360 per kWp fino a 30 kWp | a seconda dell’azienda e del modello, nel 2026 tra 6 e 14 ct./kWh nella regione |
| Sicurezza | Fa fede l’aliquota alla data di messa in esercizio | dal 2026 soglia minima legale per piccoli impianti |
Valori indicativi, stato: luglio 2026. Fanno fede le aliquote correnti di Pronovo risp. le schede tariffarie del Suo gestore di rete.
I dettagli su entrambi gli strumenti sono consultabili negli articoli dedicati: rimunerazione unica – requisiti e procedura con la distinzione RUPIC/RUIG per impianti maggiori, nonché il confronto delle tariffe di ripresa. Molte aziende legano il compenso al prezzo di mercato di riferimento trimestrale; qualora scenda eccessivamente, per impianti fino a 30 kWp subentra la remunerazione minima di legge di 6,0 ct./kWh – tra i pilastri della nuova Legge sull’elettricità, il cui quadro d’insieme è riassunto qui.
Cosa comporta il cambio di modello per i Suoi calcoli?
Sposta il baricentro economico – orientandolo dove Lei può incidere direttamente. In assenza di un prezzo di acquisto garantito, l’impianto non fonda la propria convenienza sull’immissione, bensì sul consumo proprio: ogni chilowattora consumato direttamente sostituisce elettricità prelevata a tariffa piena, mentre il surplus viene ceduto alla tariffa di ripresa. La rimunerazione unica abbatte a sua volta l’investimento iniziale sin dal primo giorno anziché in quote infinitesimali lungo decenni.
Per la progettazione ne deriva in termini pratici: non dimensionare l’impianto per massimizzare la cessione in rete, bensì per adeguarlo al proprio profilo di consumo – la convenienza economica si decide sui consumi effettivi e non sulla tariffa di ripresa. La vecchia logica RIC («produrre il più possibile perché la tariffa è garantita») conduce oggi a impianti sovradimensionati e non ottimizzati.
Possiedo ancora un impianto sotto regime RIC – quali regole si applicano?
Le concessioni in essere mantengono piena validità: la rimunerazione prosegue fino al termine del periodo accordato alle condizioni stabilite. I titolari dovrebbero tuttavia pianificare per tempo la transizione. A scadenza, l’impianto passa al normale regime di ripresa alla tariffa del distributore locale; nella maggior parte dei casi si tratta di un importo marcatamente inferiore rispetto all’aliquota RIC. Contestualmente si rendono disponibili le garanzie di origine, che possono essere valorizzate a parte, mentre l’autoconsumo, spesso secondario sotto regime RIC, diventa la leva preponderante. Chi vede avvicinarsi la scadenza valuta tempestivamente accumulo, traslazione dei carichi e i piani tariffari dell’azienda fornitrice.
«A quanto ammonta la rimunerazione per l’immissione?» è una delle prime domande poste nelle consulenze – e la risposta prende le mosse quasi sempre da una chiarificazione terminologica. Chi ragiona con le aspettative del vecchio modello (o della normativa tedesca EEG) resta inizialmente perplesso. Ricalcolando le voci il quadro si ribalta sistematicamente: rimunerazione unica immediata, deduzione fiscale nel primo anno e consumo proprio continuo concorrono a un rendimento più solido di quanto non sia mai stata una vecchia tariffa fissa in centesimi.
Domande frequenti
Posso ancora richiedere oggi l’ammissione alla RIC?
No. Per i nuovi impianti è accessibile esclusivamente l’odierno sistema composto da rimunerazione unica e tariffa di ripresa. I contratti RIC preesistenti continuano regolarmente.
La tariffa di ripresa costituisce un sussidio statale?
No – rappresenta il prezzo di compravendita dell’energia. L’incentivo pubblico riguarda l’investimento: tramite la rimunerazione unica federale, lo sgravio fiscale ed eventuali programmi cantonali o comunali (la panoramica).
Per quale motivo la mia rimunerazione per la ripresa oscilla tra un trimestre e l’altro?
Numerosi gestori ancorano il compenso al prezzo di mercato di riferimento trimestrale. Nei trimestri soleggiati con forte immissione solare sulla rete il valore cala, in altri sale – la remunerazione minima limita dal 2026 il rischio al ribasso per i piccoli impianti.
Sono previste remunerazioni ricorrenti per i grandi impianti?
Per i grandi impianti sono previsti strumenti ad hoc quali aste e premio di mercato fluttuante – per le case unifamiliari e i consueti edifici plurifamiliari non trovano applicazione; in tali contesti vige il sistema bipartito.
Conviene ancora la cessione totale senza autoconsumo?
Raramente. Senza una tariffa garantita la cessione totale si assume l’intero rischio tariffario rinunciando alla componente economicamente più remunerativa – i costi energetici risparmiati. Fanno eccezione contesti particolari, come tetti di fienili privi di utenze sottostanti.
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Fonti: Ufficio federale dell’energia UFE (Strategia energetica 2050), Pronovo, ElCom.
Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2026 · Autore: Redazione ecoEn

